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Sez. L, Sentenza n. 649 del 11/03/1974 (Rv. 368459 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LIQUIDAZIONE DI UN SETTORE DELL'IMPRESA - LICENZIAMENTI PER RIDUZIONE DI PERSONALE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368459-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LIQUIDAZIONE DI UN SETTORE DELL'IMPRESA - LICENZIAMENTI PER RIDUZIONE DI PERSONALE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

La messa in liquidazione di un settore dell'impresa puo, di per se, comportare la necessita di ridurre il personale in esso impiegato e, quindi, abilitare il datore di lavoro ai sensi dell'art 3 della legge 15 luglio 1966 n 604, ad effettuare licenziamenti giustificati da motivi inerenti all'attivita produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa. Inoltre, tale facolta non puo essere esclusa con riferimento all'astratta possibilita di impiegare utilmente i dipendenti licenziati in altro settore dell'impresa, ove tale nuova destinazione non risulti concretamente possibile per ragioni funzionali ed organizzative, avendosi riguardo anche alla specifica qualifica professionale rivestita dal lavoratore.*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)