diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3220 del 10/10/1975 (Rv. 377335 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER RAGIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA PRODUTTIVA - NECESSITA OBIETTIVA DELL'AZIENDA - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - SCELTA DEI LAVORATORI DA LICENZIARE - ADOZIONE DI CRITERI OBIETTIVI - INSUSSISTENZA DELL'ONERE.*
Stato
decisa il 1975-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377335-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER RAGIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA PRODUTTIVA - NECESSITA OBIETTIVA DELL'AZIENDA - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - SCELTA DEI LAVORATORI DA LICENZIARE - ADOZIONE DI CRITERI OBIETTIVI - INSUSSISTENZA DELL'ONERE.*

Qualora il datore di lavoro proceda a licenziamenti determinati da ragioni inerenti all'attivita produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, deve essere fornita la prova che i licenziamenti siano collegati alle obbiettive necessita dell'azienda. Tuttavia, qualora il datore di lavoro abbia dimostrato che si e verificato un fatto che gli ha imposto di contrarre la sua attivita produttiva e che, conseguentemente, il personale e divenuto esuberante, non puo pretendersi anche la prova che nella scelta dei dipendenti da licenziare egli si sia ispirato a criteri obbiettivi. (V 2648/74, mass n 371107; 649/74, mass n 368459; (V 3578/72, mass n 361571).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)