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Sez. 2, Sentenza n. 6616 del 19/04/1972 Ud. (dep. 12/10/1972) Rv. 122077 - 01

IMPUTABILITA - IN GENERE(CAPACITA DI INTENDERE E DI VOLERE) - RAPPORTI TRA IMPUTABILITA E COLPEVOLEZZA - PRESUPPOSIZIONE LOGICO-GIURIDICA DELLA PRIMA RISPETTO ALLA SECONDA.*
Stato
decisa il 1972-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/122077-01

IMPUTABILITA - IN GENERE(CAPACITA DI INTENDERE E DI VOLERE) - RAPPORTI TRA IMPUTABILITA E COLPEVOLEZZA - PRESUPPOSIZIONE LOGICO-GIURIDICA DELLA PRIMA RISPETTO ALLA SECONDA.*

La imputabilita costituisce il presupposto non soltanto logico-giuridico ma altresi naturalistico della colpevolezza, in quanto soltanto chi e capace di intendere e di volere(imputabile)puo in concreto determinarsi in modo penalmente rilevante nella coscienza e volonta della condotta, cioe puo essere giudicato colpevole. Invero, non e concepibile che possa sussistere il riferimento causale della condotta alla rappresentazione intellettiva e alla Determinazione volitiva dell'agente, nelle qualificazioni normative in cui tale causalita psichica e considerata come elemento costitutivo del reato(dolo o colpa), ove non sussista, in ipotesi, la stessa capacita dell'intelletto e della volizione, cioe il substrato della condizione psichica del soggetto che renda possibile quella causalita psichica della condotta che e rilevante per il diritto penale. (V 120287, anno 1972).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 85 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)