Sez. 1, Sentenza n. 23317 del 17/11/2005 (Rv. 584997 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE | Appello incidentale tardivo - Proponibilità nei confronti di parti diverse dall'appellante principale - Esclusione - Limiti - Debitori convenuti in giudizio per il risarcimento dei danni conseguenti ad occupazione appropriativa.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE
L'appello incidentale tardivo, se nella sua portata oggettiva può investire anche capi della sentenza diversi da quelli impugnati in via principale, non può tuttavia introdurre nel giudizio, sotto il profilo soggettivo, anche parti diverse da quella che ha impugnato la sentenza in via principale, a meno che la causa sia ad esse comune o esse siano parte di un rapporto dipendente da quello investito dall'impugnazione principale. Pertanto, nell'ipotesi in cui tra i debitori convenuti in giudizio per il risarcimento dei danni derivanti da occupazione appropriativa vi sia controversia circa l'individuazione dell'autore della condotta lesiva o del soggetto comunque tenuto al pagamento, si determina un rapporto di reciproca dipendenza tra le cause contro i singoli debitori, che fa assumere ad essi la posizione di litisconsorti necessari, con la conseguenza che l'impugnazione di uno dei soggetti condannati in solido autorizza gli altri al gravame incidentale tardivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)