Sez. 3, Sentenza n. 1720 del 18/02/1998 (Rv. 512750 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Impugnazione di uno dei soggetti condannati in solido al risarcimento dei danni - Gravame incidentale tardivo da parte degli altri - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
L'impugnazione di uno dei soggetti condannati in solido al risarcimento dei danni autorizza gli altri al gravame incidentale tardivo se tra i debitori siavi controversia sulla individuazione dell'autore della illecita condotta produttiva dei danni lamentati essendovi, in siffatta ipotesi, un rapporto di reciproca dipendenza tra le cause contro i singoli debitori, a causa della necessaria incidenza della pronuncia dell'una sulle altre e della posizione di litisconsorti necessari che i predetti debitori conseguentemente assumono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 331 cod. proc. civ., espressamente richiamato dall'art. 334 stesso codice.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)