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Sez. 1, Sentenza n. 767 del 26/02/1975 (Rv. 374125 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - DIRITTO DEL DEBITORE ALLA QUIETANZA - QUIETANZA - NATURA - RINUNZIA AD UN DIRITTO - INCLUSIONE - AMMISSIBILITA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374125-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - DIRITTO DEL DEBITORE ALLA QUIETANZA - QUIETANZA - NATURA - RINUNZIA AD UN DIRITTO - INCLUSIONE - AMMISSIBILITA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

A norma dell'art 1199 cod civ, il debitore che esegue un pagamento ha il diritto di richiedere a chi lo riceva di rilasciargli una quietanza che costituisce un atto unilaterale recettizio importante il riconoscimento dell'avvenuto pagamento di una determinata somma per un determinato titolo. Sebbene tale quietanza non sia, in linea di principio, equiparabile ad una rinunzia, non puo, tuttavia, escludersi che, in determinati casi, essa possa contenere una piu ampia convenzione liberatoria ed, in particolare, la rinunzia ad un diritto. L'accertamento compiuto dal giudice di merito circa l'esistenza, in concreto, di tale rinunzia, se effettuato nel rispetto delle regole giuridiche e dei canoni logici propri del procedimento ermeneutico e se correttamente motivato, non e censurabile in Sede di legittimita. (V 2746/64; 503/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)