Sez. 1, Sentenza n. 4913 del 05/06/1987 (Rv. 453535 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE - QUIETANZA A SALDO - NATURA - EFFETTI - RICONOSCIMENTO DEL PAGAMENTO - TRANSAZIONE O RINUNCIA AD UN DIRITTO - CONFIGURABILITÀ - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE - QUIETANZA A SALDO - NATURA - EFFETTI - RICONOSCIMENTO DEL PAGAMENTO - TRANSAZIONE O RINUNCIA AD UN DIRITTO - CONFIGURABILITÀ - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*
La quietanza a saldo consiste in un atto unilaterale di riconoscimento dell'avvenuto pagamento che normalmente non ha natura di transazione né di rinuncia; essa peraltro può ben contenere una dichiarazione di carattere liberatorio il cui contenuto è rimesso all'accertamento del giudice del merito. (V 1367/86, mass n 444785; (V 510/86, mass n 444105; (V 767/75, mass n 374125; (V 1062/72, mass n 357443; (V 784/66, mass n 321581; (V 531/64, mass n 300695).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)