Sez. 2, Sentenza n. 2745 del 06/06/1989 (Rv. 463010 - 01)
DEMANIO - DEMANIO STATALE - MARITTIMO - BACINI D'ACQUA SALSA O SALMASTRA - INCLUSIONE - CONDIZIONE.*
DEMANIO - DEMANIO STATALE - MARITTIMO - BACINI D'ACQUA SALSA O SALMASTRA - INCLUSIONE - CONDIZIONE.*
Agli effetti dell'art. 29 lett. B) del codice della navigazione (che include nel Demanio necessario i bacini d'acqua salsa o salmastra che, almeno durante una parte dell'anno, comunicano liberamente con il mare) l'indispensabile elemento fisico-morfologico della comunicazione con il mare non costituisce, di per sè, il solo fattore decisivo e qualificante della demanialità, ma deve essere accertato e valutato in senso finalistico-funzionale, in quanto, cioè, si presenti tale da estendere al bacino di acqua salmastra le stesse utilizzazioni cui può adempiere il mare, rivelando la complessiva idoneità, attuale e non meramente potenziale o futura, del bene, secondo la sua oggettiva conformazione fisica, a servire ai pubblici Usi del mare, anche se in atto non sia concretamente destinato all'uso pubblico. (V 1863/84, mass n 433939; (V 316/75, mass n 373554; (V 316/75, mass n 373555; (V 2648/72, mass n 360223).*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 28 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)