diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1965 del 22/02/2000 (Rv. 534202 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE | Progetto e direzione dei lavori di terzi - Responsabilità - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534202-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, anche quando realizzi un progetto altrui sotto il controllo e la vigilanza di un tecnico incaricato dal committente ma conservando una propria autonomia, ha l'obbligo di controllare e correggere gli eventuali errori di progetto in quanto è tenuto ad eseguire l'opera secondo le regole dell'arte e ad assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente; conseguentemente è responsabile per i vizi imputabili al progetto fornito dal committente salvo che abbia operato come "nudus minister", in condizione di completa subordinazione alle direttive da quello impartite anche a mezzo del direttore dei lavori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)