Sez. 2, Sentenza n. 851 del 02/02/1999 (Rv. 522828 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE | Danno a terzi - Vizi o carenze del progetto e o della direzione dei lavori - Sussistenza - Condizioni - Onere di denuncia al committente - Riconoscibilità per la dovuta capacità tecnica - Corresponsabilità di questi e dei professionisti incaricati - Omesso controllo del rispetto delle norme tecniche - Limiti.
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE
L' appaltatore è obbligato a risarcire il danno derivato ad un terzo dall' esecuzione dell' appalto ancorché dipenda da carenze o vizi imputabili al progetto e o alla direzione dei lavori, salva la prova, se riconoscibili per la perizia e capacità tecnica da lui esigibili, di averli tempestivamente denunciati al committente, il quale è corresponsabile, ai sensi dell' art. 2043 cod. civ., unitamente ai professionisti incaricati, soltanto se ha omesso di controllare il rispetto delle norme tecniche della disciplina nel compimento dell' opera intellettuale, percepibile facilmente anche da un profano.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)