Sez. 2, Sentenza n. 4004 del 10/12/1971 Ud. (dep. 07/06/1972) Rv. 121245 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - DIVERSO APPORTO CAUSALE DEI SINGOLI CONCORRENTI - IRRILEVANZA - PREVENTIVO ACCORDO FRA I CONCORRENTI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - DIVERSO APPORTO CAUSALE DEI SINGOLI CONCORRENTI - IRRILEVANZA - PREVENTIVO ACCORDO FRA I CONCORRENTI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
L'attivita costitutiva del concorso di persone nel reato, attesa la concezione unitaria accolta al riguardo dall'art 110 cod pen, non e soltanto quella rappresentata dalla partecipazione all'esecuzione materiale dello stesso, ma anche quella riguardante la decisione e la preparazione del delitto, la messa a disposizione dei mezzi occorrenti, un qualsiasi concreto apporto causale all'attivita criminosa dell'esecutore materiale, in guisa da consentirne o agevolarne l'Azione; ne, ai fini della sussistenza del concorso, e richiesto necessariamente un preciso preventivo accordo, essendo sufficiente un apporto causale all'Azione, accompagnato dalla consapevolezza del disegno criminoso del correo, desumibile anche da un comportamento che valga a dimostrare la volonta comune con quella dell'esecutore materiale.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)