Sez. 2, Sentenza n. 6684 del 11/02/1985 Ud. (dep. 05/07/1985) Rv. 170009 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - DIVERSO APPORTO CAUSALE DEI SINGOLI CONCORRENTI - IRRILEVANZA - PREVENTIVO ACCORDO FRA I CONCORRENTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: CONCORSO IN FURTO CON STRAPPO DI PERSONA ALLA GUIDA DI MOTOCICLO.*
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - DIVERSO APPORTO CAUSALE DEI SINGOLI CONCORRENTI - IRRILEVANZA - PREVENTIVO ACCORDO FRA I CONCORRENTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: CONCORSO IN FURTO CON STRAPPO DI PERSONA ALLA GUIDA DI MOTOCICLO.*
L'attività costitutiva del concorso di persona nel reato, di cui all'art. 110 cod. pen., non è soltanto quella rappresentata dalla partecipazione all'esecuzione materiale dello stesso, ma anche quella riguardante la decisione e la preparazione del delitto, la messa a disposizione dei mezzi occorrenti, un qualsiasi concreto apporto causale all'attività criminosa dell'autore materiale, in guisa da consentire e agevolarne l'Azione; né ai fini della sussistenza del concorso, è richiesto un preciso preventivo accordo, essendo sufficiente un apporto causale alla Azione, accompagnato dalla consapevolezza del disegno criminoso del correo, desumibile anche da un comportamento che valga a dimostrare la volontà comune con quella dell'esecutore materiale. (fattispecie relativa a ritenuta sussistenza di concorso in furto aggravato nel fatto di due giovani che seguirono la derubata a lungo con il motociclo e, mentre uno di essi le strappava la catenina, l'altro sostava a breve distanza alla guida del motoveicolo, col motore acceso). (Conf mass n 121245; (Conf mass n 151376).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)