Sez. 3, Sentenza n. 5334 del 05/04/1982 Ud. (dep. 29/05/1982) Rv. 153960 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - DIVIETO DI ESPORTAZIONE DI TITOLI DI CREDITO SENZA AUTORIZZAZIONE - REATO VALUTARIO - RATIO LEGIS.*
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - DIVIETO DI ESPORTAZIONE DI TITOLI DI CREDITO SENZA AUTORIZZAZIONE - REATO VALUTARIO - RATIO LEGIS.*
Il legislatore, nell'imporre il divieto di esportazione senza autorizzazione di titoli di credito di qualunque specie, ha inteso tutelare il monopolio statale sui rapporti valutari con l'estero, assoggettando a controllo e ad autorizzazione degli organi competenti l'esportazione degli strumenti di circolazione di ricchezza, nonché, in genere, tutti gli Atti giuridici di carattere patrimoniale. (V mass n 151950; (V mass n 149105).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 6, Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)