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Sez. 3, Sentenza n. 2709 del 28/01/1983 Ud. (dep. 26/03/1983) Rv. 158109 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - REATO DI ESPORTAZIONE ILLECITA DI TITOLO DI CREDITO - SCOPO DI GARANZIA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE: ASSEGNO BANCARIO DI CONTO CORRENTE.*
Stato
decisa il 1983-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158109-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - REATO DI ESPORTAZIONE ILLECITA DI TITOLO DI CREDITO - SCOPO DI GARANZIA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE: ASSEGNO BANCARIO DI CONTO CORRENTE.*

Ai fini della sussistenza del reato di illecita esportazione di valuta o di titoli azionari o di credito, รจ irrilevante lo scopo che l'agente si prefigga (nella specie trattasi di assegno bancario di conto corrente esportato a scopo di garanzia di altre obbligazioni). L'assegno o altro titolo di credito sottoposto a condizione non si sottrae infatti alla generale disciplina della autorizzazione amministrativa attraverso la quale lo stato attua, nell'interesse preminente dell'economia nazionale, il regolamento concreto della bilancia dei pagamenti con l'estero. (V mass n 155708; (V mass n 155388; (V mass n 154083; (V mass n 153960; (V mass n 153534).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)