Sez. 1 - , Ordinanza n. 17572 del 20/06/2023 (Rv. 668007 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA | Inadempimento obbligazione pecuniaria - Interessi - Decorrenza - Rilevanza dello stato soggettivo - Esclusione - Maggior danno - Condizioni. RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - In genere.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA
In caso di inadempimento contrattuale ad una obbligazione pecuniaria, pur quando derivante da somma indebitamente trattenuta dall'obbligato, alla condanna all'adempimento si aggiunge, su domanda di parte, il debito degli interessi, che sono dovuti – senza nessun rilievo dello stato di buona o mala fede del contraente che indebitamente non abbia corrisposto la somma dovuta alla controparte – con decorrenza dal momento della scadenza dell'obbligazione o, in mancanza, dalla messa in mora, e con facoltà per il creditore di provare il danno patito per la svalutazione monetaria a seguito del ritardo nel pagamento, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.
Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)