Sez. 2 - , Sentenza n. 14289 del 04/06/2018 (Rv. 648837 - 03)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA | Risoluzione - Restituzione della somma eventualmente versata - Debito di valuta - Conseguenze - Rivalutazione monetaria - Esclusione - Maggior danno ex art. 1224 c.c. - Onere della prova.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA
In caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)