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Sez. 1, Sentenza n. 8864 del 12/08/1995 (Rv. 493672 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - ISTRUZIONE TECNICA - ISTITUTI TECNICI (COMMERCIALI, NAUTICI, MINERARI E PER GEOMETRI) | Spese sostenute per il trasporto degli studenti in una palestra lontana dal plesso scolastico - Rimborso da parte della Provincia - Obbligo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493672-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - ISTRUZIONE TECNICA - ISTITUTI TECNICI (COMMERCIALI, NAUTICI, MINERARI E PER GEOMETRI)

I locali che la Provincia è tenuta a fornire agli istituti tecnici statali, a norma dell'art. 144 lettera e) del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, devono essere idonei all'esercizio dell'attività didattica; pertanto, ove l'istituto non sia dotato di idonea palestra, la Provincia è tenuta a rimborsare all'Istituto Tecnico le spese sostenute per il trasporto degli studenti in una palestra lontana dal plesso scolastico.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 144 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)