Sez. 5, Sentenza n. 17314 del 30/07/2014 (Rv. 632286 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE | Istanza di accertamento con adesione - Spedizione a mezzo posta entro il sessantesimo giorno - Modalità - Raccomandata in busta chiusa e senza avviso di ricevimento - Ammissibilità - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE
L'istanza di accertamento con adesione è ammissibile anche se spedita in busta chiusa e senza avviso di ricevimento, purchè l'invio avvenga entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell'atto impositivo (a prescindere dalla data di ricezione eventualmente successiva) in quanto l'art. 12 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, prescrive unicamente la forma scritta. Né, del resto, è ammissibile l'estensione analogica dell'art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, attesa la diversa funzione assolta dalla suddetta istanza rispetto al ricorso giurisdizionale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)