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Sez. 5 - , Sentenza n. 3335 del 08/02/2017 (Rv. 643287 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE | Istanza di accertamento con adesione – Tempestività - Effetto sospensivo – Decorrenza dalla spedizione e non dalla ricezione – Fondamento.
Stato
decisa il 2017-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643287-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE

In tema di accertamento con adesione, la tempestività dell’istanza di cui agli artt. 6 e 12 del d.lgs. n. 218 del 1997 va determinata, ai fini dell’effetto sospensivo del termine per impugnare l’atto impositivo, con esclusivo riguardo al suo invio entro il sessantesimo giorno dalla notifica di quest’ultimo, a prescindere dalla data di ricezione eventualmente successiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 12, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2, Decr. Minist. Finanze 19/10/1994 num. 678 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)