diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1253 del 26/10/1967 Ud. (dep. 13/12/1967) Rv. 106298 - 01

REATO - REATO PERMANENTE - REATO ISTANTANEO - CRITERIO DIFFERENZIALE - REATO OMISSIVO - REATO OMISSIVO PERMANENTE - NOZIONE - OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1967-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/106298-01

REATO - REATO PERMANENTE - REATO ISTANTANEO - CRITERIO DIFFERENZIALE - REATO OMISSIVO - REATO OMISSIVO PERMANENTE - NOZIONE - OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - ESTREMI.*

Il reato permanente si distingue dal reato istantaneo perche la consumazione si protrae sino a che perdura la condotta antigiuridica con violazione del bene giuridico protetto dalla norma penale, onde, nel reato omissivo, si ha reato permanente quando il dovere inadempiuto non e istantaneo, cioe da adempiere in un momento determinato, bensi e un dovere che continua e si protrae nel tempo. Nel caso di mancato versamento di contributi assicurativi la permanenza cessa o col pagamento o con la cessazione del rapporto di lavoro o con la pronunzia della sentenza di primo grado. (prima parte; V 101766, 101314, anno 1966; seconda parte; Conf 103700, 103(641, 103640, anno 1967; 102511, 101134, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Legge 30/05/1955 num. 797 art. 26, Legge 14/02/1963 num. 60 art. 11 CORTE COST., Legge 14/02/1963 num. 60 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)