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Sez. 2, Sentenza n. 12465 del 16/07/1987 Ud. (dep. 04/12/1987) Rv. 177187 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DINIEGO - MOTIVATO DA PRECEDENTI GIUDIZIARI NON DI CONDANNA - È LEGITTIMO.*
Stato
decisa il 1987-07-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177187-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DINIEGO - MOTIVATO DA PRECEDENTI GIUDIZIARI NON DI CONDANNA - È LEGITTIMO.*

La sospensione condizionale della pena è un beneficio il cui diniego ben può basarsi sulla gravità del reato e sulle valutazioni negative della personalità dell'imputato eventualmente desumibili dai suoi precedenti giudiziari, non necessariamente di condanna. (nella specie, si è ritenuto corretto l'operato del giudice di merito che aveva negato il beneficio sul rilievo che a carico dell'imputato figuravano numerosi proscioglimenti per concessione del perdono giudiziale e per incapacità di intendere e di volere pronunciati in procedimenti per reati della stessa indole). (V, mass n 174078; (V, mass n 138536).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)