Sez. 2, Sentenza n. 12465 del 16/07/1987 Ud. (dep. 04/12/1987) Rv. 177187 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DINIEGO - MOTIVATO DA PRECEDENTI GIUDIZIARI NON DI CONDANNA - È LEGITTIMO.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DINIEGO - MOTIVATO DA PRECEDENTI GIUDIZIARI NON DI CONDANNA - È LEGITTIMO.*
La sospensione condizionale della pena è un beneficio il cui diniego ben può basarsi sulla gravità del reato e sulle valutazioni negative della personalità dell'imputato eventualmente desumibili dai suoi precedenti giudiziari, non necessariamente di condanna. (nella specie, si è ritenuto corretto l'operato del giudice di merito che aveva negato il beneficio sul rilievo che a carico dell'imputato figuravano numerosi proscioglimenti per concessione del perdono giudiziale e per incapacità di intendere e di volere pronunciati in procedimenti per reati della stessa indole). (V, mass n 174078; (V, mass n 138536).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)