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Sez. 6, Sentenza n. 16172 del 22/06/1989 Ud. (dep. 21/11/1989) Rv. 182615 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - GIUDIZIO PROGNOSTICO - PRECEDENTI GIUDIZIARI - RILEVANZA AI FINI DEL DINIEGO.*
Stato
decisa il 1989-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182615-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - GIUDIZIO PROGNOSTICO - PRECEDENTI GIUDIZIARI - RILEVANZA AI FINI DEL DINIEGO.*

La concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale l'accorda solo se, avuto riguardo alle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., "presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati". Tale presunzione non deriva, come effetto automatico, dall'assenza di precedenti condanne risultanti dal certificato penale, potendo giustificare un convincimento contrario non solo il comportamento processuale dell'imputato, ma anche i precedenti giudiziari (art. 133 cpv. N. 2 cod. pen.), quali i procedimenti pendenti a carico del medesimo. (Conf mass n 177187; (Conf mass n 149248; (Conf mass n 146156; (Conf mass n 139075).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)