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Sez. 2, Sentenza n. 2250 del 24/02/1992 (Rv. 475898 - 01)

Prova civile - Testimoniale - Valutazione della prova testimoniale - Attendibilità dei testimoni | Riferimento difforme ed inconciliabile dei testi in ordine alla medesima circostanza - Criterio discriminante circa la loro attendibilità - vincolo di parentela di alcuni testimoni con le parti - Rilevanza.
Stato
decisa il 1992-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475898-01

Prova civile - Testimoniale - Valutazione della prova testimoniale - Attendibilità dei testimoni

Allorché i testi riferiscono in modo difforme ed inconciliabile in ordine alla medesima circostanza, il giudice del merito, tenuto conto di ogni altro elemento, può legittimamente assumere quale criterio discriminante circa la loro attendibilità il vincolo di parentela che unisce alcuni testimoni alle parti, atteso che questo vincolo può indurre il teste a riferire, anche in modo inconsapevole, una visione distorta della realtà fenomenica e ad assumere posizioni non obiettive, per prioristico atteggiamento di favore per uno dei contendenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)