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Sez. L, Sentenza n. 3651 del 18/04/1994 (Rv. 486249 - 01)

Prova civile - Testimoniale - Valutazione della prova testimoniale - Attendibilità dei testimoni | Divieto per il giudice del merito di valutare l'attendibilità di circostanze riferite da un teste siccome apprese da una delle parti - Principio generale - Esclusione - Ammissibilità della testimonianza da parte dei parenti ex sentenza costituzionale n. 248 del 1974 - Verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni in relazione al vincolo di parentela - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486249-01

Prova civile - Testimoniale - Valutazione della prova testimoniale - Attendibilità dei testimoni

In tema di prova testimoniale - esclusa l'esistenza di un principio generale che vieti al giudice del merito (imponendogli in modo assoluto di non tener conto di esse) di valutare l'attendibilità di circostanze che un teste riferisca di aver appreso da una delle parti in causa - l'insussistenza, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1974. del divieto di testimoniare sancito per i parenti (e gli altri soggetti) indicati dall'art. 247 cod. proc. civ. rende bensì impossibile ogni aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da tale norma - non avendo evidentemente senso, in caso contrario, l'eliminazione del divieto stesso -, ma non esclude che il vincolo di parentela (coniugio, affinità o affiliazione) possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 247 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)