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Sez. 5, Sentenza n. 11352 del 22/07/2003 (Rv. 565322 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - A PIÙ PARTI | Notifica presso il procuratore costituito per più parti - Pluralità di rapporti di rappresentanza processuale - Notifica in numero corrispondente di copie - Necessità - Soggetto che sia parte in giudizio in nome proprio e quale rappresentante sostanziale di altro soggetto - Notifica di una sola copia - Sufficienza.
Stato
decisa il 2003-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565322-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - A PIÙ PARTI

La regola, desumibile dagli articoli 285 e 170 cod. proc. civ., secondo cui la notificazione della sentenza deve essere eseguita presso il procuratore costituito in tante copie quante sono le parti costituite per mezzo dell'unico procuratore, vale nell'ipotesi di pluralità di rapporti di rappresentanza processuale, ma non anche quando un solo soggetto stia in giudizio in proprio e quale rappresentante sostanziale di uno o più soggetti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)