Sez. 6, Sentenza n. 3261 del 25/09/1995 Cc. (dep. 27/11/1995) Rv. 203317 - 01
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata - massima della custodia cautelare - In genere - Termini di fase - Rilevanza della restrizione subita nella fase precedente - Esclusione - Fattispecie: intervenuta sentenza di primo grado.
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata - massima della custodia cautelare - In genere - Termini di fase - Rilevanza della restrizione subita nella fase precedente - Esclusione - Fattispecie: intervenuta sentenza di primo grado.
L'art. 303 cod. proc. pen. determina i tempi di durata massima della custodia cautelare sia in riferimento all'imputazione per la quale si procede (vagliato secondo i criteri dell'art. 278 cod. proc. pen.), sia in relazione alla fase che interessa senza tenere conto del tempo di restrizione di libertà sofferto nella fase precedente, a meno che non sia superato il limite massimo al solo fine sul cui computo i termini di base vengono sommati. (Fattispecie nella quale la sentenza di primo grado ebbe ad escludere un'aggravante ad effetto speciale; affermando il principio di cui sopra la Cassazione ha escluso la rilevanza di tale pronuncia in ordine alla durata della custodia cautelare nella fase relativa al I grado).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 278, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)