Sez. 2, Sentenza n. 2036 del 09/05/1996 Cc. (dep. 21/09/1996) Rv. 206308 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - DETERMINAZIONE DELLA PENA | Estorsione - Aggravanti ad effetto speciale - Concorso di due o più circostanze - Potere di aumento della pena da parte del giudice - Sussistenza - Pena superiore ai venti anni di reclusione - Termine di durata massima della custodia cautelare.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - DETERMINAZIONE DELLA PENA
Per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari, in caso di concorso delle aggravanti ad effetto speciale del reato di estorsione si deve far riferimento all'art. 629, comma secondo, cod. pen., che stabilisce la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni se concorre "taluna", cioè una sola, delle circostanze indicate nel terzo comma dell'art. 628 cod. pen.. Ne consegue l'applicazione, nell'ipotesi di concorso di due o più delle suddette circostanze, della norma generale di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., che prevede il potere del giudice di aumentare la pena, sicché il reato di estorsione rientra nella categoria di quelli puniti con pena superiore ai venti anni di reclusione, per i quali il termine di custodia cautelare per la fase del giudizio è di un anno e sei mesi.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 278, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)