Sez. 3, Ordinanza n. 27526 del 23/10/2024 (Rv. 672549-01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - DELL'APPALTATORE | Danni a terzi - Direttive del committente palesemente errate - Responsabilità dell’appaltatore - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - DELL'APPALTATORE
L'appaltatore è responsabile dei danni occorsi a terzi in conseguenza dell'esecuzione di opere poste in essere in conformità a un progetto o a direttive del committente palesemente errate, salvo che dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la responsabilità dell'appaltatrice mancando la prova che questa avesse avvertito il committente della pericolosità e della non conformità alle regole tecniche di cautela richieste dell'opera di escavazione, a tal fine non rilevando, nei rapporti con il committente, la circostanza che non fosse stata messa nelle condizioni di valutare l'intervento, avendo il suo dipendente addetto all'escavatore aderito alle pressanti richieste del committente senza avvertire il datore di lavoro).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)