Sez. 2 - , Ordinanza n. 7027 del 12/03/2021 (Rv. 660749 - 02)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DEL COMMITTENTE | Danni derivanti da attività di escavazione – Responsabilità del proprietario del fondo – Configurabilità – Condizioni – Conseguenze in tema di riparto di responsabilità tra committente ed appaltatore.
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DEL COMMITTENTE
La responsabilità del proprietario di un fondo per i danni derivanti da attività di escavazione, ex art. 840 c.c., non opera in senso oggettivo, ma richiede una condotta colposa, sicché, nell'ipotesi in cui i lavori di escavazione siano affidati in appalto, è l'appaltatore ad essere, di regola, l'esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, salvo che non risulti accertato che il proprietario committente, avendo - in forza del contratto di appalto – la possibilità di impartire prescrizioni o di intervenire per richiedere il rispetto delle normative di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro, nel qual caso la responsabilità dell'appaltatore verso il terzo danneggiato può aggiungersi a quella del proprietario, ma non sostituirla o eliminarla.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 840, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2053
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)