Sez. L, Sentenza n. 594 del 26/01/1981 (Rv. 411079 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'IMMUTABILITA DELLE MANSIONI E DELLA IRRIDUCIBILITA DELLA RELATIVA RETRIBUZIONE - RIFERIMENTO ALLO ASPETTO QUALITATIVO DELLE MANSIONI - ESPLETAMENTO DI MANSIONI DISCONTINUE - RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'IMMUTABILITA DELLE MANSIONI E DELLA IRRIDUCIBILITA DELLA RELATIVA RETRIBUZIONE - RIFERIMENTO ALLO ASPETTO QUALITATIVO DELLE MANSIONI - ESPLETAMENTO DI MANSIONI DISCONTINUE - RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Il principio dell'immutabilita delle mansioni e della irriducibilita della relativa retribuzione, di cui all'art 2103 (nuovo testo) cod civ, si riferisce all'aspetto qualitativo delle mansioni e non a quello quantitativo, con la conseguenza che nell'ipotesi di espletamento da parte del lavoratore di mansioni discontinue la norma non pone alcun divieto al potere delle parti di operare una riduzione della retribuzione, in presenza dell'assegnamento a mansioni continue, senza modificazione di inquadramento e di retribuzione tabellare, ma comportante un impegno lavorativo di minore durata, ove non importi una immutazione qualitativa delle precedenti mansioni. (V 6300/79, mass n 403028).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)