Sez. L, Sentenza n. 4189 del 17/06/1983 (Rv. 429130 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - IMMUTABILITÀ DELLE MANSIONI E IRRIDUCIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE - LIMITI - ASSEGNAZIONE A MANSIONI CONTINUE DI UN DIPENDENTE GIÀ ADDETTO A MANSIONI DISCONTINUE - RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - IMMUTABILITÀ DELLE MANSIONI E IRRIDUCIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE - LIMITI - ASSEGNAZIONE A MANSIONI CONTINUE DI UN DIPENDENTE GIÀ ADDETTO A MANSIONI DISCONTINUE - RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Il principio dell'immutabilità delle mansioni e della irriducibilità della relativa retribuzione, di cui all'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ., si riferisce all'aspetto qualitativo delle mansioni e non a quello quantitativo, con la conseguenza che nella ipotesi di espletamento da parte del lavoratore di mansioni discontinue la norma non pone alcun divieto al potere delle parti di operare una riduzione della retribuzione, in presenza della assegnazione a mansioni continue, senza modificazione di inquadramento e di retribuzione tabellare, ma comportante un impegno lavorativo di minore durata, ove non importi una immutazione qualitativa delle precedenti mansioni. (Conf 594/81, mass n 411079).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)