Sez. 6 - 3, Sentenza n. 11284 del 29/05/2015 (Rv. 635603 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Giudizi instaurati anteriormente alla legge n. 69 del 2009 - Giusti motivi di compensazione - Sufficienza.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE
In materia di spese giudiziali civili, nei giudizi instaurati anteriormente all'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, la compensazione delle spese può essere disposta - ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 45, comma 11, di detta legge - per "giusti motivi esplicitamente indicati dal giudice nella motivazione della sentenza", e non per "gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2 com. 1 lett. A, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)