Sez. 5, Sentenza n. 13460 del 27/07/2012 (Rv. 623511 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 263 del 2005 - Art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. - Compensazione delle spese in assenza di reciproca soccombenza - Esplicita indicazione di giusti motivi - NecessitĂ .
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE
In tema di spese giudiziali, nei giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2005, n. 263, il giudice può procedere a compensazione parziale o totale tra le parti in mancanza di soccombenza reciproca solo se ricorrono "giusti motivi" esplicitamente indicati nella motivazione, atteso il tenore dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2, comma primo, lett. a), della legge citata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)