Sez. 3, Ordinanza n. 2513 del 09/03/1991 (Rv. 471218 - 01)
Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Modalità di riscossione - Riscossione coattiva - Espropriazione forzata - Espropriazione immobiliare - Riscatto di immobili espropriati | Decisione sulla relativa istanza - Decreto del Pretore - Natura - Impugnazione - Mezzi.
Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Modalità di riscossione - Riscossione coattiva - Espropriazione forzata - Espropriazione immobiliare - Riscatto di immobili espropriati
Il decreto con cui il pretore decide sull'istanza di riscatto di un immobile espropriato nella procedura esecutiva promossa dall'esattore, a norma degli articoli 90 e 84 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, ha natura sostanziale di sentenza, in quanto regola definitivamente la controversia inerente alla titolarità dell'immobile espropriato. Trattandosi di sentenza resa in prime cure, essa è impugnabile non con il ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost., ma con l'appello secondo la regola generale di cui all'art. 339 primo comma cod.proc. civ., che trova applicazione in assenza di una diversa specifica disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 84 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)