Sez. 3, Sentenza n. 4006 del 23/02/2006 (Rv. 587418 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI) | Riscossione coattiva - Riscatto di immobili espropriati - Decisione sulla relativa istanza - Rigetto - Natura - Impugnazione - Mezzi - Opposizione agli atti esecutivi - Fattispecie
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI)
Con riferimento all'istanza di riscatto di immobile aggiudicato nella procedura esecutiva promossa dall'esattore, regolata dall'art. 90 del d.P.R. n. 602 del 1973, il decreto con cui il giudice dell'esecuzione decide sull'istanza di riscatto, rigettandola, avendo natura di atto del processo esecutivo, è soggetto, secondo le regole generali, al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, che è esperibile non solo per far valere vizi derivati dal contrasto dell'atto con norme che disciplinano il suo procedimento di formazione, ma anche vizi derivanti dal contrasto con norme che ne disciplinano il contenuto, in relazione alla sfera dei poteri esercitabili dal giudice dell'esecuzione nell'adottare quel tipo di provvedimento. (Nella specie, anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 46 del 1999, in relazione alla revoca dell'ordinanza di rigetto della istanza di riscatto, la S.C., nel cassare la sentenza di merito, ha rilevato che il tribunale avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza a pronunciare sull'originaria istanza di rigetto, in quanto appartenente alla cognizione del giudice dell'esecuzione e dichiarare inammissibile - perché tardiva - l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. proposta avverso l'ordinanza dello stesso giudice).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 84 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)