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Sez. 5, Sentenza n. 201 del 25/10/1974 Ud. (dep. 11/01/1975) Rv. 128972 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - INTERVENTO NELLE FASI SUCCESSIVE AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DIRITTO DEGLI EREDI DI PROSEGUIRE L'AZIONE INIZIATA DAL DE CUIUS - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1974-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/128972-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - INTERVENTO NELLE FASI SUCCESSIVE AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DIRITTO DEGLI EREDI DI PROSEGUIRE L'AZIONE INIZIATA DAL DE CUIUS - SUSSISTENZA.*

L'erede di colui che si sia originariamente costituito parte civile e legittimato ad intervenire jure hereditario nel processo penale nelle ulteriori fasi e gradi per la prosecuzione dell'Azione risarcitoria gia intentata dal de cuius, senza che occorra una nuova Costituzione di parte civile.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)