Sez. 4, Sentenza n. 8094 del 29/05/1981 Ud. (dep. 11/09/1981) Rv. 150283 - 01
RESPONSABILE CIVILE NEL GIUDIZIO PENALE - SUCCESSORE UNIVERSALE - LEGITTIMAZIONE DELLA PARTE COSTITUITA ALLA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO - SUSSISTENZA - LIMITI: COSTITUZIONE DEL SUCCESSORE O DICHIARAZIONE DEL PROCURATORE LEGALE CIRCA LA PERDITA DI CAPACITÀ - LEGITTIMAZIONE DEL SUCCESSORE ALL'INTERVENTO VOLONTARIO - SUSSISTENZA - OBBLIGO DI NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE AL SUCCESSORE - CONDIZIONE.*
RESPONSABILE CIVILE NEL GIUDIZIO PENALE - SUCCESSORE UNIVERSALE - LEGITTIMAZIONE DELLA PARTE COSTITUITA ALLA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO - SUSSISTENZA - LIMITI: COSTITUZIONE DEL SUCCESSORE O DICHIARAZIONE DEL PROCURATORE LEGALE CIRCA LA PERDITA DI CAPACITÀ - LEGITTIMAZIONE DEL SUCCESSORE ALL'INTERVENTO VOLONTARIO - SUSSISTENZA - OBBLIGO DI NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE AL SUCCESSORE - CONDIZIONE.*
Nell'ipotesi di successione universale tra soggetti, il primo dei quali sia stato citato quale responsabile civile, trova applicazione nel procedimento penale l'art. 110 cod. proc. civ.. in base a detta norma, il giudizio continua nei confronti della parte costituita, fino a quando il nuovo soggetto non si costituisca nella sua qualità di successore a titolo universale o fino al momento in cui la perdita di capacità è dichiarata dal suo procuratore legale (art. 300 cod. proc. civ.). il successore è quindi legittimato ad intervenire di sua iniziativa, provando la qualità della sua posizione, e, soltanto dopo tale suo intervento, spetta allo stesso la notificazione del decreto di citazione. (V in senso analogo per l'erede di colui che sia costituito parte civile mass nn 128972/75, 120314/72, 104118/67).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)