Sez. 1, Sentenza n. 3116 del 21/05/1984 (Rv. 435156 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - VALIDITÀ ED EFFICACIA DEL DECRETO DICHIARATIVO DELLO STATO DI ADOTTABILITÀ - PERSISTENZA - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - VALIDITÀ ED EFFICACIA DEL DECRETO DICHIARATIVO DELLO STATO DI ADOTTABILITÀ - PERSISTENZA - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO.*
L'eventuale nullità del giudizio di opposizione avverso la dichiarazione dello stato di adottabilità per vizi propri di tale giudizio, pronunciata in Sede di appello, non incide sulla validità ed operatività del decreto con il quale è stata resa la dichiarazione di adottabilità, mentre restano salvi i poteri del giudice di appello il quale provvede a rimettere gli Atti al primo giudice ove ricorrano i presupposti tassativamente fissati dallo art. 354 cod. proc. civ. o, altrimenti, decide nel merito ordinando la rinnovazione degli Atti nulli compiuti in primo grado, come ipotesi di dichiarata nullità del procedimento di opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità per l'omessa audizione dei coniugi affidatari del minore in stato di abbandono, con l'audizione dei detti affidatari. (Conf 3236/82, mass n 421186, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 duodecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 356, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)