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Sez. 1, Sentenza n. 4409 del 28/02/2006 (Rv. 590774 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Opposizione avverso il decreto del Tribunale per i minorenni - Litisconsorzio necessario dei genitori legittimi o naturali non proponenti reclamo - Esclusione - Omessa audizione degli stessi - Causa di nullità - Conseguenze - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Rinnovazione degli atti nulli nel giudizio di appello - Effetto sanante - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590774-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione avverso il decreto del Tribunale per i minorenni che abbia dichiarato lo stato di adottabilità di un minore, di cui all'art. 17 della legge 4 maggio 1983 n. 184, i genitori legittimi o naturali che non abbiano proposto reclamo avverso quel provvedimento non assumono la qualità di litisconsorzi necessari, con la conseguenza che la omessa audizione degli stessi dà luogo ad una nullità che non comporta la rimessione della causa al giudice di primo grado e che può essere sanata nel corso del giudizio di appello attraverso la rinnovazione degli atti nulli. (La Cassazione ha enunciato il principio in un caso nel quale il giudizio di primo grado, iniziato con l'opposizione del padre del minore contro il decreto dichiarativo dello stato di adottabilità dello stesso emesso dal Tribunale, si era concluso con il rigetto della opposizione senza che fosse stata ascoltata la madre del minore, la quale, peraltro, sentita nel corso del giudizio di appello, aveva dichiarato di non opporsi alla dichiarazione di adottabilità, in quanto impossibilitata ad occuparsi del proprio figlio).

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)