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Sez. L - , Sentenza n. 23424 del 06/10/2017 (Rv. 645884 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Art. 1, comma 41, della l. n. 92 del 2012 - Applicabilità al pubblico impiego privatizzato - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645884-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

La previsione degli effetti retroattivi del licenziamento disciplinare (e del licenziamento per giustificato motivo oggettivo in aziende con i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, comma 8, st.lav) di cui all'art. 1, comma 41, della l. n. 92 del 2012, non è applicabile al pubblico impiego privatizzato, come desumibile dal tenore letterale dei commi 7 e 8 dell’art. 1 della l. n. 92 del 2012, ove assume peculiare rilievo interpretativo il rinvio ad un successivo intervento normativo, e dalla inconciliabilità della nuova disciplina con lo specifico regime imperativo dettato dagli artt. 54 e segg. d.lgs. n. 165 del 2001, costituendo eccezione a tale principio le sole disposizioni della novella normativa del 2012 in relazione alle quali la questione dell’applicabilità sia stata già risolta in modo espresso dal legislatore.

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 41 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 7 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 54, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 8 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)