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Sez. L, Sentenza n. 4655 del 21/02/2025 (Rv. 673786-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Effetti retroattivi del licenziamento - Art. 1, comma 41, della l. n. 92 del 2012 - Applicabilità a procedimento disciplinare iniziato prima della sua entrata in vigore (18 luglio 2012) - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673786-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

In tema di licenziamento disciplinare, l'art. 1, comma 41, della l. n. 92 del 2012, concernente la retrodatazione degli effetti del recesso al giorno della comunicazione di avvio del procedimento

disciplinare, si applica anche ai licenziamenti derivanti da procedimenti disciplinari anteriori all'entrata in vigore della citata disposizione (18 luglio 2012), in ragione della considerazione unitaria di tali procedimenti e della necessità di attribuire rilievo al momento di inizio della procedura di contestazione, al fine di garantire il pieno diritto di difesa del lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'applicazione dell'art. 1, comma 41, l. n. 92 del 2012 in relazione ad un procedimento disciplinare iniziato con contestazione ricevuta il 10 maggio 2012 e concluso, previo periodo di sospensione cautelare dal lavoro, con licenziamento irrogato il 5 dicembre 2018).

Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 41 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)