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Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Campo di applicazione

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico d'attivita' e di fine servizio del personale dipendente dagli enti pubblici individuati ai sensi dei seguenti commi sono regolati in conformita' della presente legge.

2. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli enti pubblici economici, gli enti locali e territoriali e loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli enti ospedalieri e gli enti ecclesiastici, le universita' e gli istituti di istruzione, gli istituti di educazione, le opere universitarie, le scuole di ostetricia autonome, gli osservatori astronomici e vulcanologici, gli istituti geologici, le deputazioni di storia patria e in genere le accademie e gli istituti culturali di cui al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472, e successive modificazioni, salvo quelli compresi nella parte VII della tabella allegata alla presente legge, gli ordini e i collegi professionali, le camere di commercio e gli enti di patronato per l'assistenza dei lavoratori, la Cassa per il Mezzogiorno.

3. La tabella allegata alla presente legge contiene lo elenco degli enti individuati e classificati, sulla base delle funzioni esercitate, in categorie omogenee, senza pregiudizio per le soppressioni o fusioni di enti che dovessero intervenire per effetto di successive leggi di riforma.

Art. 2 Soppressione degli enti e loro liquidazione

1. Tutti gli enti pubblici, con esclusione di quelli indicati nel secondo e terzo comma dell'articolo 1, che siano costituiti od ordinati da leggi o da atti aventi valore di legge, sono soppressi di diritto e conseguentemente cessano dalle loro funzioni alla scadenza del termine di 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora entro il termine stesso non siano dichiarati necessari con i decreti di cui al successivo articolo 3.

2. Nei riguardi degli altri enti pubblici, alla scadenza del triennio di cui al precedente comma, cessa qualsiasi contribuzione ordinaria e straordinaria a carico del bilancio dello Stato o di altro ente pubblico, nonche' qualsiasi facolta' impositiva.

3. Alla liquidazione degli enti soppressi per effetto del primo comma del presente articolo o mediante i provvedimenti di cui al successivo articolo 3 provvede l'ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404. Entro due anni dalla soppressione di ciascun ente il Ministero del tesoro riferisce al Parlamento sullo stato della liquidazione.

4. I ruoli organici degli enti di cui al primo e al secondo comma sono bloccati fino alla emanazione dei decreti previsti all'articolo 3; sono altresi' vietate assunzioni di personale anche a carattere straordinario o temporaneo, ed anche in adempimento di obblighi di legge; e' infine fatto divieto di istituire nuovi uffici centrali o periferici.

5. Al personale dipendente dagli enti soppressi o comunque messi in liquidazione o che vengono ristrutturati o fusi con i decreti di cui all'articolo 3, assunto anteriormente al 31 dicembre 1974 o a seguito di pubblici concorsi banditi prima del 31 dicembre 1974, in servizio al momento della soppressione, ristrutturazione o fusione, in ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a pieno orario, e' garantita la conservazione dell'impiego, anche attraverso il trasferimento allo Stato o ad enti pubblici, esclusi quelli che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita' economica e quelli autonomi territoriali. Il trasferimento agli enti autonomi
territoriali puo' essere disposto solo a richiesta degli enti stessi.

6. Il trasferimento e' effettuato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro.

7. Il personale di ruolo e' trasferito con la qualifica corrispondente a quella rivestita nell'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il personale non di ruolo con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato e' collocato nella posizione di impiego non di ruolo corrispondente a quella posseduta nell'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Il trasferimento del personale, e' disposto tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

  1. 1) esigenze delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici della stessa categoria dell'ente soppresso e, in mancanza degli altri enti pubblici, i cui ruoli centrali o periferici, presentino le necessarie vacanze;

  2. 2) anzianita' di servizio e posizione personale dell'interessato, anche in relazione alla composizione del nucleo familiare.

10. Il personale di ruolo residuo e' collocato in appositi ruoli ad esaurimento, distinti per carriere, istituiti presso le amministrazioni di vigilanza dell'ente soppresso. Il personale collocato in detti ruoli e' trasferito alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici, quando si verifichino le esigenze e con le modalita' e secondo i criteri indicati nei commi precedenti.

11. Il personale di ruolo collocato nei ruoli ad esaurimento puo' essere comandato a prestare servizio presso altre amministrazioni dello Stato, ove sia richiesto da temporanee esigenze di servizio.

12. Al personale trasferito, compreso quello collocato nei ruoli ad esaurimento, si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attivita' e di quiescenza, provvisti per il personale dell'amministrazione od ente di destinazione. L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e continuativo e' conservato a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile con la progressione economica o di carriera.

Art. 3 Conferma, ristrutturazione e soppressione degli enti pubblici

1. Il Governo della Repubblica entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e' delegato ad emanare decreti aventi valore di legge contenenti l'elenco degli enti ritenuti necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese che andranno a integrare la tabella allegata alla presente legge.

2. Con gli stessi decreti e' disposta la eventuale ristrutturazione degli enti medesimi o la fusione degli enti che abbiano identiche od analoghe competenze.

3. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare decreti aventi valore di legge anche prima della scadenza del triennio di cui al precedente articolo 2, per la soppressione degli enti non ritenuti necessari.

4. Ai fini della inclusione degli enti nell'elenco di quelli ritenuti necessari, ovvero per la valutazione dell'opportunita' della loro soppressione, ristrutturazione o fusione, il Governo terra' conto dei seguenti criteri:

  1. 1) della loro rilevanza ai fini dell'attuazione di una programmazione delle scelte produttive, della qualificazione dello studio e della ricerca scientifica, dello sviluppo culturale, dell'orientamento a favore dei consumi sociali;

  2. 2) della economicita' dei singoli enti nell'attuazione dei loro fini istituzionali in relazione anche alle esigenze di una riqualificazione e selezione della spesa pubblica;

  3. 3) della convenienza che i singoli enti, per la funzione istituzionale perseguita, continuino a rimanere distinti dall'amministrazione diretta dello Stato;

  4. 4) della competenza delle regioni.

5. Per l'emanazione dei decreti delegati si procedera', a mezzo di apposito comitato costituito presso la Presidenza del Consiglio e nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ad una indagine condotta sull'attivita', sulla consistenza patrimoniale, sui bilanci e sulla produttivita' dei singoli enti. Ove sia necessario procedere alla elaborazione elettronica dei dati, il comitato e' autorizzato ad avvalersi di istituti pubblici o di qualificate societa', preferibilmente a partecipazione statale.

6. Gli enti pubblici, con esclusione di quelli indicati nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 1, sono obbligati a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro i termini e con le modalita' stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, tutte le informazioni sull'organizzazione, sull'attivita' e sulla situazione degli enti che siano indicate nel decreto stesso. L'inosservanza di tale obbligo determina la decadenza di diritto dall'ufficio o dall'impiego dei rappresentanti legali e dei direttori generali degli enti.

7. Gli enti stessi sono altresi' obbligati a fornire al comitato, entro i termini e con le modalita' dallo stesso stabiliti, tutte le informazioni che siano loro richieste ed a consentire l'esecuzione presso i loro uffici delle ispezioni disposte dal comitato stesso.

8. Per l'inosservanza di tali obblighi, i rappresentanti legali degli enti ed i funzionari responsabili sono puniti a norma dell'articolo 328 del codice penale.

9. I decreti delegati, ciascuno dei quali puo' riguardare uno o piu' enti, sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, sentita una commissione parlamentare composta da undici senatori e da undici deputati, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.

10. Ai fini del parere della commissione parlamentare, il Governo trasmette alla commissione stessa gli schemi dei decreti e, ove questi siano modificati, anche in accoglimento delle indicazioni della commissione, gli schemi definitivi dei decreti da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri e mette a disposizione gli atti delle indagini compiute dal comitato.

11. Si prescinde dal parere della commissione qualora non sia espresso nel termine di quarantacinque giorni dall'invio degli schemi di decreto.

Art. 4 Istituzione di nuovi enti

1. Salvo quanto previsto negli articoli 2 e 3, nessun nuovo ente pubblico puo' essere istituito o riconosciuto se non per legge.

Art. 5 Assunzioni

1. Le assunzioni del personale dipendente dagli enti pubblici hanno luogo mediante pubblici concorsi, alla posizione iniziale di ciascuna qualifica di cui ai primi tre commi dell'articolo 16.

2. Il numero dei posti da mettere a concorso viene determinato annualmente dai singoli enti, nell'ambito dei posti vacanti, in sede di approvazione del bilancio di previsione.

3. Si applicano le norme di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato sui requisiti di assunzione, sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di posti e sulle preferenze.

4. I concorsi consistono in una valutazione comparativa, espressa con una graduatoria, della preparazione dimostrata dai candidati i quali superino le prove scritte, orali e pratiche indicate dal bando di concorso e sostenute immediatamente o al termine di apposito corso di formazione professionale cui sono ammessi coloro i quali, in possesso dei necessari titoli e requisiti, abbiano superato prove attitudinali per l'accertamento della loro idoneita'.

5. Per le qualifiche previste alle lettere c) e d) dell'articolo 16, l'espletamento dei concorsi richiede il superamento di prove prevalentemente pratiche.

6. I regolamenti degli enti specificano le norme sulla composizione e la nomina delle commissioni di esame e dei docenti dei corsi, sui criteri per l'ammissione ai medesimi, sulla formazione e utilizzazione delle graduatorie, sul periodo e la nomina in prova e su quella definitiva.

7. Il direttore generale, purche' in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, e' assunto anche tra i funzionari dell'ente con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile.

Art. 6 Personale straordinario

1. Gli enti pubblici possono procedere, per esigenze di carattere eccezionale adeguatamente motivate, ad assunzioni temporanee di personale straordinario con l'osservanza delle seguenti condizioni e modalita':

  1. a) le assunzioni temporanee devono essere giustificate da esigenze indilazionabili e determinate nella durata;

  2. b) il personale straordinario non puo' essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a novanta giorni nell'anno solare, al compimento dei quali il rapporto e' risolto di diritto;

  3. c) il personale cessato dal servizio non puo' essere nuovamente assunto alle dipendenze dello stesso ente se non siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo indicato nella precedente lettera b).

2. Per l'assunzione di detto personale gli enti pubblici devono chiedere all'ufficio di collocamento competente per territorio, l'elenco dei disoccupati della specialita' da assumere, per l'accertamento dei requisiti voluti, ed hanno la facolta' di sottoporre ad opportuni esperimenti il personale loro avviato per accertarne la capacita' tecnica.

3. Ogni altra assunzione o conferma in servizio disposta in deroga alle disposizioni di cui al presente ed al precedente articolo od all'articolo 36 e' nulla di diritto, salvo la responsabilita' personale di chi l'ha disposta.

4. Gli incarichi professionali, che non danno luogo a rapporti di lavoro subordinato, sono esclusi dalla disciplina della presente legge.

5. Non possono comunque essere attribuiti incarichi professionali ai dipendenti dell'amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che si siano avvalsi delle norme sull'esodo volontario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed ai dirigenti di enti pubblici collocati a riposo.

Art. 7 Trasferimenti

1. In caso di riduzioni di organici, il trasferimento di ufficio del personale esuberante ad altro ente e' disposto con decreto dei Ministri che esercitano la vigilanza, sentiti gli enti destinatari e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Si applicano le norme di cui al precedente articolo 2.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche a favore degli enti di cui al secondo comma dell'articolo 2 limitatamente alle riduzioni di personale conseguenti alla cessazione delle contribuzioni e delle facolta' impositive ivi previste.

3. Con deliberazione degli enti interessati, puo' essere disposto il trasferimento, a domanda, del personale da un ente ad un altro.

4. I trasferimenti di cui al precedente comma sono, in ogni caso, subordinati all'esistenza delle necessarie vacanze nel corrispondente ruolo dell'ente ricevente.

5. Al personale trasferito vengono attribuiti la qualifica corrispondente a quella posseduta, l'anzianita' di qualifica nella stessa gia' maturata, il posto di ruolo comportato da tale anzianita', nonche' lo stipendio, per classe ed aumenti periodici, pari o, in mancanza di esatta corrispondenza, immediatamente superiore a quello goduto presso l'ente di provenienza. A parita' di condizioni, il personale trasferito viene collocato in ruolo immediatamente dopo il corrispondente personale dell'ente ricevente.

Art. 8 Doveri e responsabilita

1. Il personale degli enti e' tenuto a prestare la propria opera con diligenza e zelo, a mantenere il segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del suo ufficio e la cui divulgazione possa arrecare danno all'ente o ai terzi, a prendere residenza nel luogo dove presta servizio.

2. I regolamenti dei singoli enti provvederanno a definirle specifiche responsabilita' da affidare ai dipendenti in relazione alle funzioni esercitate, a disciplinare gli obblighi nascenti dai doveri di ufficio in conformita' con le funzioni e la struttura organizzativa degli enti stessi.

3. In materia di incompatibilita' e di cumulo di impieghi, nonche' di responsabilita' dei dipendenti per i danni arrecati all'amministrazione o ai terzi, si applicano le disposizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

4. L'orario di lavoro e' fissato in 40 ore settimanali ed e' distribuito, sentite le rappresentanze sindacali, in modo da salvaguardare in ogni caso le esigenze di servizio e l'interesse degli utenti.

5. Le prestazioni oltre l'orario normale sono consentite con provvedimento motivato in presenza di situazioni di carattere temporaneo e contingente, e non possono superare in ogni caso le 250 ore all'anno per ciascun dipendente.4

6. Il compenso orario del lavoro straordinario e' determinato maggiorando del 15 per cento il compenso orario ordinario, calcolato sulla base dell'orario di servizio riferito all'anno e dello stipendio annuo complessivo previsto per la qualifica o per la classe di appartenenza. - Il riposo settimanale e' disciplinato dalle disposizioni vigenti presso l'amministrazione dello Stato.

Art. 9 Permessi, congedi e aspettative

1. Il personale degli enti ha diritto ogni anno a 30 giorni di ferie retribuite. Il personale assunto posteriormente al 1° gennaio di ogni anno ha diritto ad un numero di giorni di ferie retribuite proporzionali al periodo di servizio che prestera' nell'anno.

2. Il personale ha diritto, altresi', a permessi straordinari retribuiti per contrarre matrimonio, per la partecipazione a concorsi od esami scolastici e professionali, per malattie di breve durata secondo la disciplina contenuta negli accordi sindacali di cui al successivo articolo 28, ultimo comma, e a permessi non retribuiti per improrogabili ed eccezionali esigenze di ordine familiare. In ogni caso i permessi straordinari non possono superare i 30 giorni all'anno.

3. I congedi straordinari per gravidanza e puerperio e per richiamo alle armi, le aspettative per infermita', per servizio militare, per motivi di famiglia, personali o di studio e per l'assolvimento di funzioni pubbliche, sono disciplinati secondo le norme di legge vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 10 Liberta' di opinione e diritti sindacali

1. Ai dipendenti degli enti pubblici si applicano - per quanto attiene alla disciplina dei diritti di liberta' di opinione e di liberta' e attivita' sindacale - le disposizioni previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e dalle eventuali successive modifiche, con le integrazioni e le norme di attuazione stabilite negli accordi sindacali di cui al successivo articolo 28, ultimo comma.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 37 della citata legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. Il personale ha facolta' di delegare l'ente da cui dipende per il versamento di contributi sindacali alla federazione nazionale del sindacato di appartenenza.

Art. 11 Provvedimenti disciplinari

1. Il dipendente che contravviene ai doveri del proprio ufficio e' soggetto, in relazione alla gravita' e alla reiterazione delle inosservanze e al danno cagionato all'ente o ai terzi, ai provvedimenti disciplinari previsti per le stesse infrazioni commesse dai dipendenti civili dello Stato.

2. Per la disciplina relativa alla contestazione delle infrazioni ai doveri di ufficio, alla nomina e ai compiti dell'istruttore e dei consulenti tecnici, al diritto di difesa e alle procedure davanti alle commissioni disciplinari, si applicano le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato adattate dai regolamenti alla struttura organizzativa dei singoli enti.

3. Gli accordi sindacali di cui al successivo articolo 28, ultimo comma, potranno prevedere la disciplina relativa alla nomina e composizione delle commissioni disciplinari e alla scelta dei componenti delle commissioni stesse.