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Sez. 1, Ordinanza n. 1518 del 03/05/1971 Cc. (dep. 29/07/1971) Rv. 118942 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - INTERVENTO DELL'INTERESSATO - NECESSITA - MANCATA PRESENTAZIONE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1971-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/118942-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - INTERVENTO DELL'INTERESSATO - NECESSITA - MANCATA PRESENTAZIONE - EFFETTI.*

Il procedimento relativo alle misure di prevenzione ha carattere giurisdizionale e cio importa, tra l'altro, che ai fini di una valida Costituzione del rapporto processuale dev'essere garantito l'intervento dell'interessato attraverso la notifica dell'invito a comparire, che equivale al decreto di citazione nel giudizio di cognizione. Ne consegue che, ove il giudicabile non si presenti senza addurre un legittimo impedimento, il procedimento puo svolgersi in sua contumacia che, a pena di nullita, dev'essere previamente, expressis verbis, dichiarata. L'intervento del giudicabile non dev'essere garantito soltanto nel giudizio di primo grado ma anche nel giudizio di appello.*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)