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Sez. L, Ordinanza n. 22958 del 20/08/2024 (Rv. 672337-01)

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) | Pubblico impiego contrattualizzato - Mansioni superiori - Differenze retributive ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Modalità di calcolo.
Stato
decisa il 2024-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672337-01

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI)

Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 - in difetto di diverse disposizioni di legge o della contrattazione collettiva riferite a determinate categorie di lavoratori - deve interpretarsi nel senso che il lavoratore assegnato a mansioni appartenenti alla categoria superiore, ferma la nullità dell'assegnazione, ha diritto (per il periodo di svolgimento di tali mansioni in modo prevalente, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 52) al pagamento della differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per la categoria superiore cui corrispondono le mansioni espletate e quello iniziale della categoria di inquadramento, in aggiunta a quanto percepito per la posizione economica di appartenenza ed, eventualmente, a titolo di retribuzione individuale di anzianità.

Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 14/09/2000 art. 8, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)