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Sez. L, Sentenza n. 7823 del 28/03/2013 (Rv. 626295 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Impiego pubblico - Svolgimento di mansioni superiori - Reggenza dell'ufficio per la vacanza del posto di dirigente - Applicabilità dell'art. 52, comma 5, del d.lgs. 165 del 2001 - Conseguenze - Differenze retributive - Spettanza - Possibilità di diversa regolamentazione pattizia collettiva - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626295-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

In tema di impiego pubblico contrattualizzato, l'assegnazione temporanea, ma per lunghi periodi, delle funzioni di reggente dell'ufficio di assegnazione per la vacanza del posto di dirigente, che rientra nell'ambito di applicazione dall'art. 52, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, attribuisce al lavoratore il diritto alla differenza di trattamento economico previsto per la qualifica superiore ricoperta, restando escluso che tale disciplina possa essere diversamente regolata dalla contrattazione collettiva, la quale, ai sensi del comma 6 del citato art. 52, può regolare diversamente i soli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4 della disposizione, e non anche quelli di cui al comma 5, non richiamato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52 com. 5, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)