Sez. 4, Sentenza n. 8243 del 07/06/2000 Ud. (dep. 14/07/2000) Rv. 216806 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - IN GENERE | Concessione non autorizzata in subappalto per la fornitura di pasti a scuole materne - Reato previsto dall'art. 21 della legge 13.9.1982, n. 646 nel testo antecedente alle modifiche intervenute con Legge n. 109 del 1994 - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Contratto di somministrazione - Configurabilità.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - IN GENERE
Il subappalto non autorizzato relativo alla fornitura di pasti a scuole materne non può essere punito a norma dell'art. 21 della legge 13.9.1982, n. 646, nel testo precedente alle modifiche intervenute con legge 11.2.1994, n.109, vigente all'epoca dei fatti, che ha per oggetto solo il subappalto non autorizzato di opere per le quali fosse necessaria l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori e pertanto non quello, come nella specie, relativo ad un contratto di somministrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1559, Legge 13/09/1982 num. 646 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)