Sez. 1, Sentenza n. 6261 del 15/11/1999 Cc. (dep. 03/02/2000) Rv. 215216 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - IN GENERE | Concessione non autorizzata in subappalto di opere della P.A. - Abrogazione di tale ipotesi di reato ad opera della legge n. 109 del 1994 - Esclusione - Ragione.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - IN GENERE
Anche dopo l'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994 n. 109, la concessione non autorizzata in subappalto di opere riguardanti la pubblica amministrazione costituisce reato, in quanto la citata legge, prevedendo che il contratto di subappalto debba essere depositato nei novanta giorni successivi all'aggiudicazione dell'appalto, unitamente alla certificazione attestante l'iscrizione del subappaltatore nell'albo dei costruttori, non garantisce il controllo preventivo della P.A., con la conseguenza che l'autorizzazione รจ tuttora indispensabile, dovendo la stazione appaltante eseguire, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, le verifiche anche di natura tecnica stabilite dal secondo comma dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982 n. 646.
Riferimenti normativi: Legge 13/09/1982 num. 646 art. 21 CORTE COST., Legge 11/02/1994 num. 109 art. 34
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)