Sez. 1, Sentenza n. 6252 del 09/07/1996 (Rv. 498450 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono fiscale richiesto in base alle legge n. 413 del 1991 - Pendenza del processo innanzi alla Commissione Tributaria Centrale - Omessa sospensione del giudizio da parte della Commissione - Omesso versamento della imposta dovuta nei termini di legge - Decadenza del contribuente del beneficio - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, qualora la Commissione Tributaria Centrale non abbia provveduto a sospendere il giudizio a seguito di istanza di definizione agevolata del rapporto tributario, proposta ai sensi dell'art. 53 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, ed i contribuenti siano decaduti dal chiesto beneficio per aver omesso il versamento della imposta dovuta entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione, il giudizio non può più essere dichiarato estinto in sede di legittimità, ancorché dalla mancata sospensione del processo di fronte alla Commissione Tributaria Centrale sia derivato un effetto vantaggioso per i contribuenti in conseguenza dell'accoglimento del loro ricorso.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)