Sez. 5, Sentenza n. 4877 del 05/04/2002 (Rv. 553532 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DETRAZIONI | Condono ex lege 413/1991 - Sospensione dei termini di accertamento e riscossione - Ambito di applicazione - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DETRAZIONI
In tema di condono fiscale, la sospensione dei termini di accertamento, e non solo di riscossione, si applica indistintamente a tutti gli atti soggetti ai tributi di cui all'art. 53.1 della legge n. 413 del 1991, atteso che il richiamo operato dal successivo art. 57.2 alla norma dinanzi citata, nel prevedere la sospensione fino al 31 dicembre 1993 dei termini di prescrizione e di decadenza, non ne subordina l'applicazione alla possibilità, in astratto, di presentare una dichiarazione integrativa (fattispecie in tema di INVIM complementare, in cui è stata ritenuta l'applicabilità della sospensione al termine biennale di riscossione fissato dall'art. 27.3.2 del D.Lgs. 346/1990, in virtù del rinvio di cui all'art. 21.1 del D.Lgs. 643/643).
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)