Sez. L, Sentenza n. 3214 del 02/04/1987 (Rv. 452277 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - LIMITI - SUCCESSIONE DI CONTRATTI COLLETTIVI - PREVALENZA DELLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE ANCHE SE MENO FAVOREVOLE AL LAVORATORE - LIMITI - DIRITTI QUESITI - FATTISPECIE RELATIVA A NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO AMPLIANTE IL TERMINE ESTERNO DEL COMPORTO PER SOMMATORIE IN CASO DI ASSENZA PER MALATTIA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - LIMITI - SUCCESSIONE DI CONTRATTI COLLETTIVI - PREVALENZA DELLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE ANCHE SE MENO FAVOREVOLE AL LAVORATORE - LIMITI - DIRITTI QUESITI - FATTISPECIE RELATIVA A NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO AMPLIANTE IL TERMINE ESTERNO DEL COMPORTO PER SOMMATORIE IN CASO DI ASSENZA PER MALATTIA.*
Nell'ipotesi di successione di contratti collettivi di diritto comune, la nuova regolamentazione, avente carattere di generalità verso tutta la categoria di riferimento, sostituisce interamente quella precedente, anche se meno favorevole al lavoratore, con l'unico limite della salvezza dei diritti quesiti (e non già di mere aspettative di fatto) sorti sotto il vigore del contratto collettivo scaduto, anche se tali diritti non siano stati ancora esercitati o soddisfatti. (nella specie il nuovo contratto collettivo, nel disciplinare il comporto per sommatoria in caso di assenza per malattia aveva ampliato il cosiddetto termine esterno, ossia l'arco temporale di riferimento in cui si sommano le giornate di malattia; la suprema Corte ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva ritenuto immediatamente applicabile tale nuova disciplina senza considerare se, nel vigore della precedente disciplina del comporto per sommatoria, si fosse già radicato il diritto del lavoratore alla conservazione del posto). (V 2480/85, mass n 440271).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)